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	<title>Fiocchi Immobiliare</title>
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	<description>Agenzia Immobiliare - Compravendite - Affitti e consulenze immobiliari</description>
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		<title>SITO IN MANUTENZIONE</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 08:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il sito ritornerà operativo/visibile non appena si risolveranno i problemi tecnici. Ci scusiamo per il disagio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito ritornerà operativo/visibile non appena si risolveranno i problemi tecnici.<br />
Ci scusiamo per il disagio</p>
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		<title>Destinazione Italia: ecco le novità introdotte</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 18:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E’ legge il programma Destinazione Italia. Dopo l’ok delle Commissioni Industria e Finanze del Senato, che hanno convalidato senza modifiche tutte le decisioni della Camera, l’Aula ha approvato il ddl con 121 voti favorevoli e 91 contrari. Questi, in sintesi, &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=1856">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ legge il programma Destinazione Italia. Dopo l’ok delle Commissioni Industria e Finanze del Senato, che hanno convalidato senza modifiche tutte le decisioni della Camera, l’Aula ha approvato il ddl con 121 voti favorevoli e 91 contrari.</p>
<p>Questi, in sintesi, alcuni punti della legge.Requisiti dei certificatori energetici degli edifici<br />
Con una serie di modifiche al Dpr 75/2013, Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, aumentano le lauree e i diplomi con cui si può esercitare la professione di certificatore energetico senza frequentare alcun corso di formazione.Chi non possiede i requisiti per diventare certificatore energetico, dovrà invece frequentare un corso della durata minima di 80 ore.</p>
<p>APE nei contratti di compravendita e affitto<br />
Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.</p>
<p>La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali. Il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato. Tutti gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l’immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.</p>
<p>fonte: Ideacase.net</p>
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		<title>Ultime novità sulle Certificazioni Energetiche</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 16:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con la pubblicazione del D.L. 63/2013, che ha recepito la Direttiva Europea in materia di risparmio energetico degli edifici, si è introdotto l’obbligo della redazione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici anche per gli immobili in locazione.In realtà è cambiato &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=1371">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione del D.L. 63/2013, che ha recepito la Direttiva Europea in materia di risparmio energetico degli edifici, <strong>si è introdotto l’obbligo della redazione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici anche per gli immobili in locazione.</strong>In realtà è cambiato anche il nome del documento, modificato da attestato di certificazione energetica in attestato di prestazione energetica. Per il momento si tratta solo di una semplice modifica del nome, ma la sostanza è sempre la stessa. Quando usciranno le nuove linee guida nazionali con i nuovi parametri di riferimento, allora cambierà anche la sostanza. Però già questa modifica nel nome ha creato dei problemi, poichè alcuni notai non riconoscono più la validità dell’attestato di certificazione energetica, sostituito dall’attestato di prestazione. Ma servono de i tempi tecnici per aggiornare i vari programmi di calcolo, e poichè la sostanza del documento è invariata, e cambia solo il nome, ritengo che possano essere ancora considerati validi gli attestati di certificazione.</p>
<p>Come dicevo in precedenza, però la modifica più rilevante del D.L. 63/2013 è l’introduzione dell’obbligo dell’attestato anche per gli immobili in locazione. Con tale obbligo, perciò il lavoro per i tecnici certificatori energetici è aumentato in maniera considerevole, e di conseguenza i prezzi per la redazione dell’attestato si sono abbassati. Però attenzione ai ribassi eccessivi!!! L’attestato di prestazione energetica non è un documento da sottovalutare, perciò ecco qualche consiglio per evitare spiacevoli inconvenienti:</p>
<p>- innanzitutto diffidate di chi si propone di fare il certificato senza un sopralluogo!!! Il sopralluogo è fondamentale per il tecnico per capire le tipologie di pareti, i serramenti, i ponti termici presenti, l’impianto installato, ecc.;</p>
<p>- affidatevi a tecnici preparati, che hanno frequentato corsi specialistici in materia;</p>
<p>- assicuratevi che il certificato venga trasmesso alla Regione, attraverso gli appositi portali Regionali;</p>
<p>- verificate che il Tecnico Certificatore non abbia partecipato alla Progettazione/Realizzazione dell’opera ma sia completamente indipendente.</p>
<p>Queste sono solo delle piccole accortezze basilari, ma molto importanti. Tenete in considerazione che questo documento, ha una validità di ben 10 anni e viene allegato agli atti notarili di compravendita e in caso di certificazioni non veritiere l’acquirente potrebbe rivalersi attraverso accertamenti tecnici preventivi sul Tecnico Certificatore.</p>
<p>Fonte: Idea case</p>
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		<title>La casa oggi: tra certificazioni e classificazioni</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 09:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oggi mi soffermo un attimo sulle certificazioni e classificazioni che caratterizzano oggi le nostre abitazioni. La qualità degli edifici è sicuramente migliorata rispetto ad una decina di anni fa. Questo anche a seguito di una serie di Normative che hanno &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=1098">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi soffermo un attimo sulle certificazioni e classificazioni che caratterizzano oggi le nostre abitazioni. La qualità degli edifici è sicuramente migliorata rispetto ad una decina di anni fa. Questo anche a seguito di una serie di Normative che hanno imposto delle regole ben precise per quanto concerne il comfort abitativo minimo richiesto dai nuovi edifici.</p>
<p>La prima grande differenza rispetto agli edifici del passato consiste nella maggiore attenzione che si osserva nei confronti del risparmio energetico. Il documento cardine che giustifica il minor consumo degli edfici è l’attestato di certificazione energetica, di cui si è ampiamente parlato anche in questo blog. Da molti purtroppo è visto come un obbligo burocratico necessario per la stipula ma le informazioni che porta al suo interno sono molto importanti: da questo documento è infatti possibile sapere quanto consuma la vostra casa, quali sono le soluzioni più convenienti per ridurre i consumi, una serie di informazioni che permettono di conoscere meglio l’immobile (tipologia caldaia, coibentazione, progettisti, ecc.). Quando si acquista una macchina, le prime informazioni che si richiedono sono le prestazioni tecniche e i consumi: ecco il certificato attesta le stesse informazioni. Solo che la loro lettura è meno immediata: quindi serve una maggiore sensibilizzazione da parte di noi tecnici nei confronti dei clienti, affinchè i dati del certificato siano più comprensibili e ci si possa rendere conto di cosa si sta acquistando o vendendo.</p>
<p>La seconda importante differenza rispetto agli edifici del passato consiste nella maggiore attenzione nei confronti del problema dell’isolamento acustico. Su questo frangente purtroppo siamo ancora indietro. La Normativa in vigore è ancora datata 1997. Ma un passo in avanti è stato fatto nel 2010 con la pubblicazione della norma tecnica UNI 11367 che introduce per la prima volta la classificazione acustica degli edifici. Questa classificazione però non è ancora entrata a regime poichè non è stato realizzato il decreto legge che la rende obbligatoria per le nuove costruzioni. Il comfort acustico dell’abitazione è molto importante poichè è risaputo che il rumore è una tematica alla quale si presta particolare attenzione (provate a vivere su un edificio malamente isolato!!!) e che può provocare stress e altre malattie. Attraverso la classificazione acustica sarà quindi possibile capire prima di acquistare un immobile qual è il livello di comfort acustico che può garantire. Si attende solo che la norma tecnica venga convertita in legge….</p>
<p>Tra classificazioni acustiche e certificazioni energetiche ad oggi si possono avere più informazioni prima dell’acquisto di un immobile. I consigli che vi posso dare sono: chiedete il parere del vostro tecnico di fiducia e ricordate che se acquistate una casa che consuma poco ed è confortevole acusticamente, magari spenderete qualcosa in più, ma i vantaggi li godrete per un bel po’ di tempo: minori spese di manutenzione e ne guadagnerà anche la vostra salute!</p>
<p>Fonte: Idea case</p>
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		<title>Al via il conto energia termico!</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 28 Dicembre 2012 con cui si sancisce lo stanziamento di 900 milioni di Euro con cui si possono finanziare piccoli interventi, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=1091">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 28 Dicembre 2012 con cui si sancisce lo stanziamento di 900 milioni di Euro con cui si possono finanziare piccoli interventi, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.</p>
<p>Nonostante le contrastanti opinioni relative al conto energia termico, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sandra Bonomi, presidente di ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’industria meccanica varia ed affine), aveva parlato di misure inadeguate a perseguire gli obiettivi previsti dal Piano Energetico Nazionale e per un ulteriore sviluppo e diffusione delle energie rinnovabili. Altre critiche sono giunte dal mondo dei geologi, che non si ritengono soddisfatti degli incentivi a favore dell’energia geotermica, sulle quali non è stata posta particolare attenzione.</p>
<p>I fondi messi a disposizione dal Conto Energia Termico sono pari a 900 milioni di euro, dei quali 700 da destinare ai finanziamenti per i privati e i restanti 200 milioni per finanziamenti rivolti alle amministrazioni pubbliche. Le incentivazioni cesseranno 60 giorni dopo il raggiungimento dell’impegno di spesa annua cumulata pari all’importo dei finanziamenti messi a disposizione. Insomma un ulteriore passo in favore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico!</p>
<p>Fonte: Idea case</p>
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		<title>Stop all&#8217;autodichiarazione energetica classe G</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 17:23:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Lo scorso 14 Dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 22/11/2012 che modifica in parte le Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici. Le novità principali sono: 1. Stop all’autodichiarazione fatta dal proprietario che l’immobile è in &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=646">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 14 Dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 22/11/2012 che modifica in parte le Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici. Le novità principali sono:</p>
<p>1. Stop all’autodichiarazione fatta dal proprietario che l’immobile è in classe G;</p>
<p>2. E’ stata dettagliata la casistica degli edifici non soggetti a certificazione energetica;</p>
<p>3. Sono stati specificati i compiti degli enti tecnici quali CTI, ENEA, CNR;</p>
<p>4. E’ stato introdotto l’obbligo da parte degli amministratori di condominio di fornire ai certificatori il libretto di impianto e ogni altra informazione necessaria dal tecnico per redarre l’attestato.</p>
<p>Tra queste quattro novità sicuramente la più importante è la prima. Infatti l’autodichiarazione del proprietario è stata utilizzata molto in questi anni. L’ Unione Europea aveva avviato una procedura di infrazione contro il nostro paese proprio per questo motivo, non riconoscendo l’autocertificazione. Tale dichiarazione comunque valeva solo per effettuare il passaggio di proprietà, dato che per gli annunci immobiliari era obbligatorio indicare l’indice di prestazione energetica (come già spiegato in un altro articolo). Dal 14 Dicembre, fugando ogni tipo di dubbio, sarà necessario chiedere la consulenza di un tecnico abilitato e far redarre un certificato energetico. Restano validi i metodi semplificati, come il DOCET e il calcolo semplificato previsto dalle linee guida per gli edifici esistenti.</p>
<p>L’obbligo da parte degli amministratori di condominio di “collaborare” con il certificatore fornendogli il materiale necessario per redarre l’attestato è nato proprio per risolvere i problemi operativi riscontrati da molti certificatori nel caso di immobili con riscaldamento centralizzato.</p>
<p>Fonte: Idea case</p>
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		<title>Approvata la riforma del condominio</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Senato ha approvato definitivamente nei giorni scorsi la riforma del condominio. La riforma entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vediamo insieme quali sono le novità principali: In primis è stato dato il parere favorevole &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=488">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Senato ha approvato definitivamente nei giorni scorsi la riforma del condominio.  La riforma entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vediamo insieme quali sono le novità principali:</p>
<p>In primis è stato dato il parere favorevole per tenere nelle proprie abitazioni gli animali domestici ma non per animali esotici; quindi da una parte viene incontro alle persone che hanno cani gatti criceti ecc, dall’altra vieta invece la detenzione di serpenti o altri felini.<br />
L’ altro tasto importante della manovra è il riscaldamento centralizzato! Quante volte vi sarà capitato di sentire proprietari di abitazioni in condomini dove si soffre il freddo d’inverno poiché il riscaldamento è puntato basso? Da oggi se si desidera è possibile staccarsi dal centralizzato e rendersi autonomi senza attendere il parere favorevole da parte dei condomini, così poi ci si può organizzare con la temperatura come meglio si crede e magari quando una persona non utilizza una casa non paga il gas altrui. C’è però una condizione per tale distacco, si devono comunque pagare le spese di condominio relative alla manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato.<br />
Anche i condomini poi entrano nell’era della digitalizzazione; le assemblee potranno essere convocate anche con email certificate, fax e solite raccomandate, oltre alla possibilità di avere veri siti web condominiali dove poter consultare gli atti e i rendiconti mensili.<br />
Un’ultima modifica nei confronti dei portatori di handicap; per la messa a norma e quindi l’eliminazione delle barriere architettoniche dei condomini basterà che nell’assemblea ci sia un terzo dei condomini e per effettuare la modifica occorre che il 50% più 1 dell’assemblea sia favorevole. Se poi si desidera sempre nel condominio cambiare la destinazione d’uso dei vani comuni, basteranno invece solo i quattro quinti.<br />
L’obiettivo di questa riforma è di semplificare la burocrazia in ambito di amministrazioni condominiali, e di dare delle regole che possano limitare il più possibile le numerosissime liti condominiali.</p>
<p>Fonte: idea case</p>
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		<title>Come si può perdere la detrazione al 50%</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A distanza di qualche mese dall’introduzione delle detrazioni al 50% per ristrutturazioni edilizie, in vigore fino al Giugno 2013, ritengo opportuno puntualizzare alcuni particolari, che sembrano ovvi, ma se non vengono seguiti possono portare alla perdita delle detrazioni. Vediamo insieme &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=486">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di qualche mese dall’introduzione delle detrazioni al 50% per ristrutturazioni edilizie, in vigore fino al Giugno 2013, ritengo opportuno puntualizzare alcuni particolari, che sembrano ovvi, ma se non vengono seguiti possono portare alla perdita delle detrazioni. Vediamo insieme quali sono i casi in cui si possono perdere i benefici:</p>
<p>1.Il pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico bancario o postale (al quale viene applicata una ritenuta) in cui deve essere indicata la causale del versamento, il codice fiscale di chi usufruisce dell’agevolazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del pagamento; le uniche spese che possono essere pagate in altro modo sono quelle che non si possono pagare con bonifico, come oneri di urbanizzazione, imposte di bollo, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ecc.<br />
2.Si perde il diritto alla detrazione se in caso di controllo, non vengono esibite le fatture e le ricevute che dimostrano le spese effettuate, e non viene esibita la ricevuta del bonifico, oppure se il bonifico è intestato ad una persona diversa da quella che usufruisce della detrazione;<br />
3.Se le opere edilizie vengono realizzate senza rispettare i regolamenti edilizi e le regole urbanistiche comunali vigenti;<br />
4.Se non viene effettuata la comunicazione all’Azienda sanitaria locale dell’inizio dei lavori, nei casi in cui è previsto l’invio. Questa comunicazione, chiamata notifica preliminare deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori;<br />
5.Se durante i lavori vengono violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi della ditta esecutrice.<br />
Questi sono i casi in cui può decadere l’agevolazione. Si rammenta inoltre che i lavori devono essere regolarmente denunciati in comune attraverso le varie pratiche edilizie, valutate da un tecnico abilitato, in base alla tipologia di lavori da eseguire.</p>
<p>Fonte: Idea case</p>
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		<title>Finanziamenti per l&#8217;acquisto di prima casa</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo sapevate che lo Stato ha messo a disposizione dei fondi per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa? Addirittura 50 milioni di Euro che con il tempo possono aumentare. In poche parole, in questa situazione dove le banche &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=481">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sapevate che lo Stato ha messo a disposizione dei fondi per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa? Addirittura 50 milioni di Euro che con il tempo possono aumentare.</p>
<p>In poche parole, in questa situazione dove le banche non concedono tanti finanziamenti oppure richiedono troppe garanzie, lo Stato garantisce fino ad un massimo del 50% della quota capitale.</p>
<p>Questo fondo è indirizzato alle coppie giovani con o senza figli, anche monogenitoriali con figli, di età inferiore ai 35 anni e con un reddito ISEE non superiore a € 35.000; ovvio che chi fa la richiesta non deve essere proprietario di altre abitazioni!!!</p>
<p>Poi si può andare nelle banche aderenti e fare questo finanziamento che non deve essere superiore ai € 200.000; si può scegliere normalmente tra il tasso fisso e quello variabile. Gli istituti bancari o gli intermediatori finanziari che hanno aderito si impegnano a non chiedere ai mutuatari altre garanzie oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.</p>
<p>C’è da tenere in considerazione che non si può acquistare una qualsiasi casa ma anche questa deve rientrare in determinati canoni, come ad esempio la metratura che non può superare i 90 metri quadrati NETTI; poi l’abitazione non deve essere accatastata come A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p>
<p>Anche se queste notizie dovrebbero essere più pubblicizzate, il dipartimento della Gioventù in questo caso ha messo a disposizione un prodotto diverso ed innovativo, soprattutto in una Italia che fa fatica ad offrire lavoro con continuità ma con progetti a tempi determinati. Se volete saperne di più si può visitare il sito del governo, oppure in questo link del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale:</p>
<p>http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa</p>
<p>Fonte: Idea case</p>
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		<title>Certificazione energetica: non vale più l&#8217;autodichiarazione</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Una bozza di un nuovo Decreto Ministeriale che sarà emanato nelle prossime settimane contiene lo stop all’autodichiarazione della classe energetica G da parte dei proprietari. Al momento infatti l’autodichiarazione è ancora valida in molte regioni italiane (tra cui il Veneto), &#8230; <a href="http://www.fiocchiimmobiliare.it/?p=490">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una bozza di un nuovo Decreto Ministeriale che sarà emanato nelle prossime settimane contiene lo stop all’autodichiarazione della classe energetica G da parte dei proprietari. Al momento infatti l’autodichiarazione è ancora valida in molte regioni italiane (tra cui il Veneto), mentre altre regioni come Lombardia ed Emilia Romagna che hanno legiferato in materia non la ritengono valida già da qualche anno.</p>
<p>Questo divieto si rende necessario per rimediare alla procedura di infrazione a carico del nostro paese da parte della Commissione Europea per l’incompleto recepimento della direttiva 2002/91/CE sul risparmio energetico. L’autocertificazione in classe G, di fatto consente ai proprietari di immobili dotati di scarse prestazioni energetiche di ottemperare agli obblighi di legge semplicemente redigendo una autodichiarazione in cui si afferma che l’edificio è in classe G e che i costi per la gestione sono molto elevati.</p>
<p>Con le modifiche previste nel decreto, sarà invece necessario far redarre da un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica, consentendo però di adottare le procedure semplificate previste dalle Linee guida (software Docet o metodo semplificato di cui all’allegato A delle Linee Guida).</p>
<p>Altra novità in termini di risparmio e certificazione energetica riguarda l’approvazione della nuova Direttiva Europea, avvenuta in questi giorni. La direttiva contiene una serie di misure obbligatorie per il risparmio energetico, tra cui la riqualificazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le aziende pubbliche e audit energetici per tutte le imprese di grandi dimensioni (le piccole e medie imprese saranno escluse da questo obbligo).</p>
<p>Si stima che dalla riduzione dei consumi energetici la UE può risparmiare fino a 50 miliardi di euro l’anno. Direi che siamo sulla buona strada!</p>
<p>Fonte: Idea case</p>
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